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Danno da prestazione medica, come comportarsi

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In caso di danno da prestazione medica quali sono gli obblighi della struttura nei confronti del paziente?

Con l’accettazione del paziente da parte della struttura ospedaliera nasce un contratto atipico, in quanto non espressamente previsto dal codice civile, di spedalità a prestazioni multiple. L’ospedale, infatti, non si obbliga esclusivamente alla cura del paziente, ma a tutto un insieme di servizi quali la mensa, il posto letto e altre prestazioni accessorie.

Quale la natura della responsabilità della struttura sanitaria in caso di danno da malasanità?

La responsabilità della struttura per danno da malasanità ha natura contrattuale proprio in virtù del contratto concluso con il paziente che richiede le prestazioni.

Anche il singolo medico risponde in virtù del contratto di spedalità?

La natura della responsabilità del medico è discussa.

Una prima impostazione faceva riferimento a quella extracontrattuale, di natura aquiliana mancando un contratto medico- paziente essendo l’accordo concluso esclusivamente con la struttura.

Successivamente, onde evitare un duplice titolo di responsabilità per uno stesso fatto, contrattuale per la struttura e extracontrattuale per il medico, si è fatto riferimento in entrambi i casi alla responsabilità contrattuale e, precisamente, per il medico da contatto sociale qualificato (istituto di origine dottrinaria coniato in Germania). Esso indica un rapporto caratterizzato dall’assenza di un contratto formalmente inteso (il paziente, infatti, stipula il contratto con l’ospedale attraverso l’accettazione e non con il medico che ivi espleta le proprie prestazioni) e dalla presenza di obbligazioni proprie di un negozio.

Quali sono le differenze tra le due forme di responsabilità?

Le differenze sono molteplici:

  1. responsabilità extracontrattuale: il paziente che agisce in giudizio deve provare tutti gli elementi della domanda ovvero il fatto, l’evento dannoso, il dolo o la colpa, il nesso causale. La prescrizione è pari a cinque anni e sono risarcibili anche i danni imprevedibili.
  2. responsabilità contrattuale: il paziente deve solo dimostrare il contratto avendo l’onere di allegare l’inadempimento. La prova contrattuale è agevolata in tal senso. L’azione si prescrive in dieci anni e non sono risarcibili i danni imprevedibili.

Cosa prevede la legge n. 24 del 2017 nota come Gelli- Bianco in tema di responsabilità medica?

Il legislatore intervenendo nel 2017, poco dopo l’emanazione del decreto Balduzzi del 2012, dimostrando tutte le incertezze della materia oggetto di disamina, ha fatto espressamente riferimento all’art. 2043 c.c., dunque, alla responsabilità extracontrattuale del professionista sanitario.

Se la struttura sanitaria risarcisce il danno al paziente che ne ha fatto richiesta può agire in regresso nei confronti del singolo medico?

Sulla questione si è pronunciata di recente la Suprema Corte con sentenza n. 28987 dell’11 novembre 2019 richiamando sia l’art. 1228 c.c. che l’art. 2049 c.c.

Si sottolinea come in tema di responsabilità medica per danno da malasanità il professionista non è mero esecutore esplicando tutta la sua autonomia nella prestazione offerta al paziente. Le regole di riparto di responsabilità sono quelle di cui agli artt. 1298 e 2055 c.c. in relazione alla responsabilità solidale di coloro che hanno concorso nella causazione del danno. Il criterio è quello della gravità delle colpe e dell’entità delle conseguenze dannose. 

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